L’Automobile Club Storico della Repubblica di San Marino, ha adottato il proprio Statuto, che poggia le proprie fondamenta su 27 Articoli, riportati di seguito.
Art.1
(Costituzione)
E’ costituita l’Associazione denominata Automobile Club San Marino. L’Associazione non ha fini di lucro.
Art.2
(Oggetto Sociale)
L’Ente ha per oggetto:
a) l’incremento, la rappresentanza e la tutela degli interessi dell’automobilismo Sammarinese del quale promuoverà e favorirà
lo sviluppo;
b) l’elevazione intellettuale e morale degli associati;
e) lo studio dei problemi automobilistici formulando proposte e dando, se richiesto, pareri ai competenti Organi dello Stato e l’adoperarsi affinchè siano promossi provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo e l’adozione delle convenzioni internazionali ;
d) la collaborazione con le competenti Autorità per la soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
e) la promozione del turismo automobilistico;
f) la promozione delle attività sportive automobilistiche nell’ambito
della vigente legislazione;2
g) l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di
veicoli;
h) l’attuazione delle forme di assistenza tecnica stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc. dirette a facilitare e regolare l’uso degli autoveicoli;
i) lo svolgimento di ogni altra azione utile agli interessi generali dell’automobilismo;
j) la rappresentanza dell’Automobilismo Sammarinese presso la Federazione Internazionale dell’Automobile ed altri enti internazionali.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, economiche, finanziarie, connesse con il conseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3
(Sede)
L’Associazione ha la propria sede nella Repubblica di San Marino, a Dogana in Via Giangi n. 66/A,con facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, tanto a San Marino che all’estero e trasferire la sede sociale in altre località del territorio della Repubblica di San Marino.
Art.4
(Durata)
L’Associazione durerà fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea.3
Art. 5
(Patrimonio sociale e mezzi finanziari)
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione. I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art.6
(Esercizio Sociale)
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio Sociale dell’esercizio decorso che deve essere compilato con criteri di oculata diligenza e presentato all’Assemblea per la discussione ed approvazione nei modi e nei termini di legge.
Art.7
(Associati)
La maggioranza degli associati deve avere la residenza nel territorio della Repubblica. Gli associati sono:
– Onorari
– Benemeriti,
– Effettivi,4
– Corrispondenti.
Gli associati Onorari sono nominati dall’Assemblea fra le persone la cui presenza nell’Associazione costituisce motivo di prestigio e di onore. Essi non pagano la quota sociale, non sono eleggibili nelle cariche sociali e non esercitano il diritto di voto. Gli associati Benemeriti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra le persone od Enti che abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione con particolari benemerenze e liberalità. Non pagano la quota sociale, non esercitano il diritto di voto attivo pur essendo eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati Effettivi sono eleggibili ed esercitano il diritto di voto, previo pagamento della quota prevista dal Consiglio Direttivo. L’ammissione di un nuovo associato effettivo è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato: Il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione dandone comunicazione al richiedente, senza necessità di comunicarne la motivazione. Gli associati Corrispondenti sono designati dal Consiglio Direttivo fra le persone od Enti che non hanno sede nel territorio sammarinese e che possono rendere particolari ed utili servizi all’Associazione. Non hanno diritto di voto, non sono eleggibili nelle cariche sociali e non pagano la quota sociale. L’importo della quota sociale sarà fissato dal Consiglio Direttivo anticipatamente anno per anno.5
L’associato manterrà la sua qualifica sino a che sarà in regola col pagamento della quota sociale. L’elenco degli associati deve essere esposto presso la sede dell’Associazione.
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione, all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali con le limitazioni di cui ai superiori commi e successivi articoli. Ciascun associato è tenuto a versare annualmente la quota associativa.
Art. 8
(Recesso, esclusione, dimissioni)
La qualità di associato si perde per:
a) mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
b) recesso, che è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento;
c) esclusione, che il Consiglio Direttivo delibera nei confronti dell’associato che danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione.
Art.9
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati;6
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori.
Art.10
(Assemblea degli associati)
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la generalità degli associati. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente nei termini di legge in via ordinaria ed in via straordinaria potrà essere convocata ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei Revisori limitatamente alle materie di loro competenza, per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo in caso di vacanza di quello in carica.
L’Assemblea deve essere convocata anche su richiesta di un gruppo di associati che rappresentino almeno il 25% degli associati: nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.
L’assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e da inviare negli stessi termini agli associati ed agli interessati.
L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e la sede della riunione.
Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione7 quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, che può essere indetta anche un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti presenti o rappresentati.
Possono partecipare all’Assemblea tutti gli associati iscritti all’Associazione; qualora siano Effettivi, devono essere in regola
con i pagamenti della quota di associazione. Ogni associato in possesso dei requisiti potrà rilasciare delega scritta per l’Assemblea; i delegati non potranno rappresentare più di due
associati oltre a loro stessi.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
Art.11
(Modalità di svolgimento dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento di questi, dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo iscritto da più tempo all’associazione.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario scelto anche fra i non associati. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea stessa, facendone inserire apposita menzione nel verbale. I lavori dell’Assemblea devono constare da apposito verbale che deve essere redatto e sottoscritto dal Segretario sull’apposito libro e controfirmato dal Presidente.
Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli associati presenti.
Art.12
(Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea è convocata per:
a) deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti l’attività dell’Associazione;
b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
c) nominare i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Associazione;
e) esaminare le relazioni culturali, sportive, economiche del Presidente dell’Associazione, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori.
Art. 13
(Il Consiglio Direttivo)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e da un numero di otto consiglieri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri devono essere nominati fra gli associati regolarmente iscritti all’associazione da almeno 3659 giorni liberi rispetto la data di convocazione dell’assemblea.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Se un consigliere decade, si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque mezzo idoneo.
Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene10 firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. Il voto non potrà essere dato per rappresentanza.
Art.14
(Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il conseguimento dei fini statutari e per l’applicazione delle direttive dell’Assemblea; spetta, tra l’altro, al Consiglio Direttivo la nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Inoltre:
a) predispone i conti consuntivi ed il bilancio preventivo dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea;
b) promuove la normale attività dell’Associazione per il conseguimento dei fini statutari;
c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati;
d) determina la misura della quota di associazione annuale ed il termine di pagamento;
e) delibera provvedimenti disciplinari di sua competenza;
f) adempie a tutte le attribuzioni previste dalla legge, regolamenti e
disposizioni in genere vigenti;
g) provvede all’esatta e razionale tenuta dei libri contabili ed all’adempimento degli atti amministrativi;
h) invita in casi particolari esperti all’Assemblea;11
i) risponde del proprio operato all’Assemblea.
Art.15
(Decadenza dalla carica)
Quando per tre volte consecutive, un Consigliere eletto non partecipa senza giustificato motivo alle sedute, decade automaticamente dalla carica.
Art. 16
(Presidente del Consiglio Direttivo)
Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’assemblea, è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Art.17
(II Collegio dei Revisori)
II Collegio dei Revisori è l’organo di controllo amministrativo dell’Associazione, con le funzioni ed attribuzioni stabilite dalla legge.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre mèmbri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori dura in carica per quattro anni ed i membri12 sono rieleggibili.
I componenti del Collegio dei Revisori devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Art.18
(Remunerazione delle cariche)
Tutte le cariche elettive sono gratuite e danno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento di particolari incarichi.
Art.19
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri rieleggibili, nominati anche fra gli associati, resta in carica quattro anni. Essi non potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se non espressamente invitati. Dovranno partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
Le funzioni spettanti a tale organo sono le seguenti:
a) definire le controversie fra gli associati, nonché tra questi e il Consiglio Direttivo;
b) giudicare la corretta applicazione dei fini sociali da parte del Consiglio Direttivo;
c) essere interpellati in caso di espulsione degli associati promossa dal Consiglio Direttivo.
Art.20
(Modifiche allo Statuto)13
Le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati.
Esse devono essere formulate per iscritto e devono essere approvate dall’Assemblea degli associati con le modalità previste per l’Assemblea Straordinaria.
Art.21
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, deve risultare da verbale redatto da notaio con funzioni di segretario verbalizzante. L’Assemblea nomina due liquidatori determinandone i poteri e le modalità di liquidazione.
Nell’impossibilità da parte dell’Assemblea, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Commissario della Legge. Estinte interamente le passività sociali, l’eventuale residuo attivo
verrà devoluto a favore di istituti di beneficenza di San Marino.
Art.22
(Organismo interno: A.S.S.)
E’ istituito in seno all’A.C.S. l’Automotoclub Storico Sammarinese (A.S.S.) il quale, in qualità di organismo interno dell’A.C.S., gode di autonomia operativa nei limiti stabiliti dal presente statuto. L’A.S.S. attraverso l’A.C.S. ha la facoltà di rilasciare a pagamento proprie tessere.
Art.23
(A.S.S. – il Consiglio Esecutivo)
L’A.S.S. è presieduto da un Consiglio Esecutivo composto da cinque membri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo dell’A.C.S. fra gli iscritti all’A.S.S. .
Non vi è incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Direttivo A.C.S. e membro del Consiglio Esecutivo A.S.S.. Il Consiglio Esecutivo dura in carica per un biennio, ed alla
riunione di insediamento nomina un Segretario Generale il quale ha il compito di convocare e presiedere tutte le riunioni. In caso di impedimento le funzioni sono demandate al Vice-segretario nominato nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Esecutivo vengono adottate a maggioranza dei membri presenti.
Art.24
(A.S.S. – Finalità)
L’A.S.S. ha per scopo, nel pieno rispetto delle finalità e dei principi generali di divulgazione ed istruzione della cultura automobilistica sanciti dall’Art.2 del presente Statuto, dandone attuazione nello specifico settore dei veicoli storici:
a) tutelare e sostenere la causa dei veicoli storici ed incoraggiare lo studio e la conservazione della loro storia;
b) sovrintendere ed incoraggiare l’unitarietà del movimento dei veicoli storici e salvaguardarne gli interessi;
e) aiutare ed incoraggiare la conservazione, il restauro, l’utilizzo e la documentazione dei veicoli storici di tutti i modelli, appartenenti a privati, collezionisti e musei;
d) promuovere lo sviluppo del movimento dei veicoli storici esercitando influenza sugli organi legislativi ed amministrativi ed anche sull’opinione pubblica, ove questo sia possibile, lecito ed appropriato.
e) fare si che, all’interno dei lavori legislativi sammarinesi, siano presi in considerazione i problemi e le necessità specifiche del movimento dei veicoli storici affermando il diritto a circolare sulle pubbliche strade con i veicoli storici nello stato originario di costruzione ed equipaggiamento;
f) creare le condizioni per favorire l’interscambio di informazioni con le organizzazioni similari anche internazionali;
g) regolare, in ambito sammarinese, le questioni relative all’utilizzo sportivo dei veicoli storici, in cooperazione e nel rispetto dei principi sanciti dalla F.I.V.A. e dalle altre organizzazioni internazionali;
h) coordinare, supervisionare ed organizzare manifestazioni inerenti al movimento dei veicoli storici.
Art.25
(Rendiconto)
Entro il mese di Febbraio di ogni anno il Consiglio Esecutivo redige un rendiconto consuntivo ed una relazione sull’attività svolta che sottopone successivamente al Direttivo dell’A.C.S.: detti dati confluiscono nel bilancio generale in qualità di allegato.16
Art.26
(A.S.S.-Accordi)
Per dare compimento ai propri scopi, l’A.S.S. ha la facoltà di concludere accordi e aderire ad organismi internazionali previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.C.S..
Art.27
(Norma finale)
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in mancanza alle consuetudini vigenti in
questa Repubblica.