Estratto dal “Regolamento per il Rilascio del Certificato ed Iscrizione ai Registri Storici”.
Estratto dal “Regolamento per il rilascio del Certificato e Iscrizione ai Registri Storici”
Art. 1
La domanda per l’iscrizione ai Registri Storici e/o per il rilascio del Certificato di Identità Storica ( e targhetta A.S.S.) è
effettuata su apposito modulo presso la sede del A.C.S.-A.S.S. dal proprietario del veicolo ( socio A.C.S.- A.S.S. ed in
regola con l’annuale tesseramento- TESSERA NUOVA € 70,00- TESSERA RINNOVO € 60,00) o suo delegato. La domanda va completata con tutta la documentazione in possesso del proprietario.
Al ricevimento della domanda o di ogni documento allegato successivamente ad integrazione è rilasciata ricevuta.
Il Registro da compilare ha un costo di € 6,00, il costo totale della Certificazione Auto è di € 170,00, mentre quella delle Moto è di € 120,00, che dovrà essere saldato in prossimità della visione del veicolo.
Il ricevimento della domanda è soggetto al versamento anticipato di € 20,00 per spese di ufficio indipendentemente
dall’esito della richiesta.
Art. 2
Il delegato A.C.S. in sede, ricevuta la pratica provvede immediatamente all’assegnazione di un numero annuo
progressivo seguito da una barra, da due cifre indicanti l’anno e da una lettera che contraddistingue il tipo di veicolo (
es. 01/02 A).
Delle domande presentate viene tenuto apposito registro in progressione di data, con l’indicazione di nome e cognome
del richiedente e numero della pratica.
Art. 3
Le pratiche sono depositate e archiviate presso la sede dell’ A.C.S.-A.S.S. ove la Commissione Tecnica dell’A.C.S.-
A.S.S. le visiona almeno mensilmente in ordine di presentazione.
La Commissione Tecnica al primo esame della domanda accerta:
• la regolare compilazione della domanda,
• la sussistenza dei requisiti di età previsti dalla legge,
• l’assenza di palesi errori o contraddizioni,
• la correttezza delle foto,
• la rispondenza di n° telaio, n° motore, misura gomme, colore ( indicativo).
L’esame di ogni pratica determina l’annotazione dell’esito del primo sommario esame secondo il seguente schema:
In caso di domande incomplete o contenenti errori o contraddizioni provvede ad annotare la necessità di
integrazioni, correzioni o chiarimenti, in caso di domande il cui esito è già palesemente negativo annota il rigetto
della domanda con le motivazioni, in caso di esito positivo del primo esame procede ad annotare l‘ammissione a visita
e prova.
Art. 4
La Commissione Tecnica provvede alla verifica dei dati tecnici dei veicoli ammessi a visita e prova attraverso l’utilizzo
delle seguenti fonti documentali: documenti originali del costruttore o di enti riconosciuti, letteratura o pubblicazioni del settore, purchè di riconosciuta serietà.
Art. 5
La seduta di visita e prova del veicolo è fissata dalla Commissione Tecnica entro 3 mesi dall’esame, di cui all’Art. 3,
previo raggiungimento del numero minimo fissato in n.15 auto e n. 15 moto, salvo deroghe del Consiglio Direttivo.
L’ammissione subordinata al versamento presso la sede A.C.S. della quota stabilita dal tariffario in vigore. Tale quota
sarà trattenuta dall’ A.C.S.- A.S.S. indipendentemente dall’ esito della visita, a copertura delle spese tecniche. Qualora
si ritenga indispensabile l’esame del veicolo da parte di un esperto di marca, l’onere che ne deriva dovrà essere
corrisposto dal richiedente. Alla visita e prova il veicolo deve essere presentato nelle migliori condizioni di originalità,
efficienza e manutenzione.
Nella visita e prova una Commissione appositamente costituita verificherà le condizioni generali del veicolo, lo stato e
l’originalità di tutte le sue parti, con annotazione dei particolari riconosciuti non originali o, per le parti soggette ad
usura, la non attinenza al contesto storico.
Art. 6
La Commissioni Tecnica A.C.S. procede successivamente alla visita e prova al riesame complessivo della pratica e
relativo giudizio decisionale, invia la documentazione alla segreteria A.S.S., per i successi adempimenti formali per
l’iscrizione ai Registri ed il rilascio del Certificato di Omologazione Storica.
Il Certificato di Omologazione storica ( Certificato di Iscrizione ai Registri Storici) è un documento di riconoscimento
tecnico-storico rilasciato ai fini privatistici, e riguarda i veicoli costruiti da oltre trent’anni ( giorno/mese/anno).
Contiene la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell’avvenuto
restauro, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità dallo stato d’origine riscontrate, secondo le
norme del Codice Tecnico Internazionale F.I.V.A. vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo.
Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento.
Art.7
Salvo il caso in cui il richiedente non fornisca prova certa dell’anno di costruzione, il veicolo sarà considerato costruito
nell’anno di immatricolazione.
Non verranno autorizzate deroghe, verranno quindi rilasciati i certificati e targhe soltanto ai veicoli di età
superiore ai 30 anni che rispettino i criteri di originalità.
Verrà effettuata almeno una seduta di certificazione all’anno, anche non raggiungendo il numero minimo di
veicoli.
I Registri saranno: auto di Interesse Storico e moto di Interesse Storico.
Le targhe di ottone saranno di Interesse Storico. Verrà riportata – oltre alla marca ed al modello di veicolo- la
dicitura “ Auto n°” oppure “ Moto n°”.
L’attestato di Iscrizione ai Registri verrà compilato e timbrato dalla Commissione Tecnica A.C.S.- A.S.S. ( che
potrà delegare il compito ad un responsabile di settore) e consegnato all’ U.R.A. per ogni veicoli da iscrivere ai
Registri ( è un “attestato di Certificabilità F.I.V.A.”).
Art.8
In caso di trasferimento di proprietà il nuovo proprietario dovrà comunicare alla segreteria dell’A.S.S. per gli opportuni
aggiornamenti, iscrizione e tesseramento A.C.S.- A.S.S.
Nel caso di radiazione del veicolo, a seguito di esportazione, la targhetta metallica – rilasciata in uso al proprietario del
veicolo cedente – dovrà essere riconsegnata alla segreteria dell’A.C.S.- A.S.S. insieme al relativo documento di
certificazione.
Onde poter usufruire delle agevolazioni previste dai competenti uffici governativi in relazione ai veicoli storici
certificati, il proprietario del veicolo dovrà necessariamente essere in regola – annualmente- con il tesseramento ACSASS.
In mancanza di tale elemento, è facoltà dell’ACS-ASS dar comunicazione agli uffici preposti per la sospensione delle
agevolazioni medesime.
Il proprietario (o chi lo rappresenta) dell’auto o moto da certificare, si impegna il giorno dell’esame della commissione
tecnica di presentare il veicolo in condizioni di pulizia decenti sia esteriormente che internamente, inoltre è tenuto ad
indicare il punto preciso del codice telaio e codice motore precedentemente pulito da olio o grasso.
Il proprietario del veicolo certificato si impegna, altresì, a mantenere il mezzo nelle condizioni e stato in cui è stato
presentato per la verifica tecnica.
E’ facoltà dell’ACS-ASS richiedere – nel tempo e a campione – verifiche tecniche per i veicoli certificati; eventuali
modificazioni apportate dai rispettivi proprietari produrranno l’immediata cancellazione del mezzo dai Registri di
riferimento.
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Tel.: (+378) 0549 90 8860
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